Descrizione
Si informano i beneficiari di ASSEGNO DI INCLUSIONE, introdotto dal Decreto Legge n.48/2023 come misura di sostegno economico, viene erogato per periodo massimo di 18 mesi consecutivi.
Al termine di questi 18 mesi, è previsto un mese di sospensione obbligatoria, durante il quale non verranno effettuati pagamenti. Trascorso il mese di pausa, è possibile presentare una nuova domanda per ricevere l'Assegno di Inclusione per ulteriori 12 mensilità.
Cosa succede concretamente?
- Se il primo periodo di erogazione termina, ad esempio, a giugno, il mese di luglio sarà un mese di pausa, senza accrediti;
- E' comunque possibile presentare domanda di rinnovo giù a luglio, tuttavia il pagamento riprenderà solo ad agosto, con la mensilità relativa a quel mese.
Vi invitiamo a prendere visione del testo normativo e delle informazioni ufficiali sul sito dell'INPS (www.inps.it) e del Ministero del Lavoro (www.lavoro.gov.it) per ulteriori dettagli.
Per qualsiasi dubbio o necessità, vi invitiamo a rivolgervi al vostro CAAF/Patronato di fiducia.